Certificazione DSA

Disturbo Specifico Apprendimento (DSA) Soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla l. 170/2010 per effettuare attività di prima certificazione diagnostica di DSA

Con decreto n. 270/Dgi del 24/09/2013 e successivi aggiornamenti, l’ASL di Pavia ha istituito l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti previsti per effettuare la prima certificazione dei Disturbi specifici per l’apprendimento (D.S.A.) valida ai fini scolastici secondo la L. 170/2010 e successivo Accordo Stato-Regioni del 25/7/2012.

La nostra equipe è inserita tra i professionisti autorizzati dalle ATS della Lombardia a effettuare la prima certificazione diagnostica dei DSA valida ai fini scolastici. Le équipe devono essere obbligatoriamente composte dalle tre figure professionali previste dalla normativa (Neuropsichiatra, Psicologo e Logopedista) che valutano il caso in modo coordinato.

Ci trovi nell’elenco degli enti privati accreditati all’ATS di Pavia al n.32.

L’iter diagnostico, richiede di rispettare le direttive regionali e prevede:

  • VISITA NEUROPSICHIATRICA 1 incontro
  • VALUTAZIONE COGNITIVA 2 incontri
  • VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 3-4 incontri
  • VALUTAZIONE LOGOPEDICA 1 incontro
  • ANALISI DEI DATI e STESURA RELAZIONE CLINICA
  • RESITITUZIONE dei RISULTATI e CONSEGNA DELLA RELAZIONE
  • CONTATTI e COORDINAMENTO CON LA SCUOLA

La diagnosi è da considerarsi come un punto di partenza e non di arrivo, un percorso diagnostico ben dettagliato rappresenta la base per costruire un intervento specialistico adatto al profilo di funzionamento del soggetto. Per questi motivi, al termine del percorso certificatorio, può essere consigliato un percorso riabilitativo.

La certificazione DSA ha una scadenza?

Dal momento che il DSA rappresenta una caratteristica del soggetto che persiste quindi per tutto il percorso di vita, l’Accordo Stato-Regioni del 25.07.2012 (art.3) non indica una data di scadenza della diagnosi, ma sottolinea la necessità che venga aggiornato il profilo di funzionamento al passaggio da un ciclo scolastico all’altro e comunque di norma, non prima di 3 anni dal precedente.